Il Laboratorio Democratico Europeo (di seguito, per brevità anche LDE o Associazione) è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituita il 5 novembre 2004 a tempo indeterminato; la sede dell’Associazione è stabilita nella città di Roma, ma lo Statuto prevede che possano essere aperte sedi secondarie e recapiti anche in altri luoghi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito per brevità CdA).
L'Associazione ha un fine solidaristico, deve mantenere una struttura di democraticità, è permeata dall'assenza di fini di lucro e tutte le cariche associative sono elettive e gratuite come sono altresì gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.
L'Associazione ha lo scopo di:
- Promuovere lo sviluppo e la diffusione di un "pensiero europeo" che tracci linee di azione moderne e che sottolinei il valore dell'interdipendenza contro quello dell'isolamento,
- promuovere il valore della Cultura Europea,
- sviluppare i temi ed il dibattito europeo a livello territoriale,
- collegare le priorità territoriali alle grandi tendenze internazionali,
- affrontare le dinamiche delle relazioni internazionali tra Europa, America e resto del mondo.
Sono associati le persone o gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti coloro che hanno accettato l’invito a partecipare al’Associazione del Presidente o del CdA, salvo recesso, decesso o morosità.
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote social da versare all'atto dell'ammissione, nonché dal ricavato proveniente dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse o da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
A tutela degli associati e delle attività, le modalità di gestione dell’Associazione e gli organi della stessa sono improntate alle forme semplificate previste dal codice civile per le società di capitali (s.r.l. in particolare), avviene, per tutela degli associati, e segnatamente:
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da due a nove membri eletti dall'Assemblea degli associati.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, si riunisce almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale, per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le cariche elettive hanno durata di tre anni.
Delle riunioni viene redatto su apposito libro il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
2. Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Lo stesso cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio; può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno svolgere anche in audio/video/conferenza, con le modalità previste per le Società a Responsabilità Limitata.
3. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci; nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sulla nomina dell'eventuale Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su quant'altro stabilito dallo statuto e dalla legge.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua dell'Associazione.
Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
Fino a quando l'Associazione non avrà un patrimonio, non si applicano le norme sui bilanci preventivi e consuntivi, la loro approvazione e la nomina di un Revisore.
L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e con le modalità previste per le Società a Responsabilità Limitata.
4. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 del C.C. dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà essere devoluto ad associazioni aventi analogo scopo.
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alle norme che regolano le Associazioni non riconosciute ed in subordine si applicano le norme che regolano le Associazioni riconosciute ed in ulteriore subordine si applicano le normative vigenti per le Società a Responsabilità Limitata, ove applicabili. |